Circolare n. 31 Criteri per la sostituzione dei docenti assenti in caso di sostituzioni temporanee – indicazioni operative.

           Circolare n. 31

Partinico, 18/09/2023

                                                                                     Al personale Docente

                                                                                                                               al DSGA

Al personale ATA

                  Al sito web

Atti

OGGETTO: Criteri per la sostituzione dei docenti assenti in caso di sostituzioni temporanee – indicazioni operative.

 

Le sostituzioni dei docenti assenti hanno lo scopo di garantire la tutela dei diritti costituzionali degli alunni: sicurezza, salute e diritto all’istruzione;

Al fine di consentire una chiara predisposizione delle sostituzioni dei docenti assenti, i responsabili di plesso dovranno seguire le seguenti indicazioni operative, utilizzando il personale in servizio nella scuola secondo il seguente ordine:

  1. docenti a disposizione (in compresenza, contemporaneità), secondo il quadro orario delle disponibilità e secondo il seguente ordine:
  1. docenti dell’Organico dell’Autonomia a disposizione;
  2. docenti della stessa classe a disposizione;
  3. docenti della stessa disciplina a disposizione;
  4. docenti che nelle proprie ore non hanno la classe presente a scuola.

Si ricorda che l’organico dell’Autonomia è costituito dai posti comuni, dai posti di sostegno e dai posti per il potenziamento (Art. 1 comma 63 L. 107/2015);

  1. docenti di qualunque disciplina che devono recuperare un permesso orario;
  2. docenti che hanno ore di potenziamento;
  3. docenti che si sono dichiarati disponibili a svolgere ore aggiuntive non retribuite, che saranno restituite con permessi orari, compatibilmente con le esigenze del servizio;
  4. ore eccedenti a pagamento a docenti che ne hanno fatto richiesta;

docenti di sostegno, se è assente l’alunno con disabilità (indicazione da utilizzare ove non ci siano altre soluzioni percorribili, come evidenziato nella Nota ministeriale n. 9839 del 08.11.2010 che richiama l’attenzione sull’opportunità di “non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”); I docenti di sostegno sono tenuti ad informare chi è preposto alle sostituzioni dei colleghi in caso di assenza dell’alunno disabile loro affidato.

  1. In caso di assenza del docente curricolare, se nella classe è presente un docente di sostegno, ci si avvale della presenza del suddetto docente che condivide la stessa classe, compatibilmente con la vigilanza del disabile; in base al principio della contitolarità dell’insegnante di sostegno (art. 13, comma 6 L. 104/92), in questi casi non si parla nemmeno di supplenza ma di diversa organizzazione dell’attività didattica.
  2. Esaurite tutte le possibilità di sostituzione del docente assente con personale in servizio nell’istituto, si provvederà alla nomina del personale supplente nel caso di assenza del titolare.

Il responsabile di plesso avverte i docenti sostituti designati; ogni disposizione effettuata dal Responsabile di Plesso deve essere registrata sull’apposito registro e controfirmata dal docente destinatario della sostituzione.

Il recupero delle prestate eccedenti l’orario di servizio deve essere gestito dal responsabile di plesso e accordato dal Dirigente scolastico.

Si ricorda che il personale esterno alla scuola, compresi gli OEPA, non hanno obblighi e non possono svolgere vigilanza.

Si sottolinea che i collaboratori scolastici possono essere utilizzati in compiti di sorveglianza degli alunni soltanto per brevi momenti.

La presente è da intendersi quale disposizione di servizio e rimane valida fino ad eventuale successiva nota.

 

                                                                                                                                                          

 

Il Dirigente Scolastico

 Dott.ssa Mariarosa Tarantino

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

Circolare_n._31_criteri_per_la_sostituzione_dei_docenti_assenti