Ultima modifica: 29 Maggio 2018

Codice Disciplinare nuovo contratto scuola ATA

TITOLO III
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Art. 10
Destinatari
1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si
applicano al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche
ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché
al personale docente, amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il personale docente
dell’AFAM sono previste, nella Sezione di riferimento, specifiche disposizioni in
materia di “Obblighi del dipendente” e di “Codice disciplinare”
Art. 11
Obblighi del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento
e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il
proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel
codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di
comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di
fiducia e collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità
del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le
disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’amministrazione
anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme
dell’ordinamento ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo,
nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività
amministrativa previste dalla Legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa
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vigenti nell’amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché
osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000
in tema di autocertificazione;
e) rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle
presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente o del
responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative quest’ultimo si identifica
con il DSGA;
f) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti,
condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della
dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il
recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti l’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che
gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il
dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve,
comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca
illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottordinato ove tale
compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a
lui affidati;
k) non valersi di quanto è di proprietà dell’amministrazione per ragioni che non siano
di servizio;
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2 del
D.P.R. n. 62/2013;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali
dell’amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
debitamente autorizzate, persone estranee all’ amministrazione stessa in locali non
aperti al pubblico;
n) comunicare all’ amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la
dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo
comprovato impedimento;
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p) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio
in procedimenti penali.
4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni
scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, è tenuto a:
a) cooperare al buon andamento dell’istituzione, osservando le norme del presente
contratto, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall’amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di
lavoro;
b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli
allievi, studentesse e studenti;
c) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una
condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all’esigenza
di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità scolastica,
astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e
degli allievi, studentesse e studenti;
d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica
o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche
nell’uso dei canali sociali informatici;
e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli
studenti, ferme restando le disposizioni impartite;
f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a
conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;
g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche
disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.
Art. 12
Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi
del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
b) rimprovero scritto (censura);
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c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un
massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le
quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti
disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni
fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre
mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001.
3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti
disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento
disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il di
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Art. 13
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati
in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero
al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM,
coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità
delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi
collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non
ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o
nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello
amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle
responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
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d) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni
mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza
sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi
dell’amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 6 della legge. n.
300/1970;
g) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano
le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del d.lgs. n. 165/2001;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del d.lgs. n. 165/2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all’amministrazione, agli utenti o ai terzi.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione
in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del
d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale
delle istituzioni scolastiche ed educative o dell’AFAM, con esclusione dei supplenti
brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito
dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il
recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;
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g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55-
quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili
e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro
dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni
scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo
stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione
agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165
del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies,
comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale,
anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e
studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e
di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui
è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
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g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni
determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM, compimento
di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento
dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,
la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f)
quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti
o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia
rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei
confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle
istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche,
educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di
mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e
non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione
per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui a
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b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che
possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 15,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 16;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che,
pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
– per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a
del d.lgs. n. 235 del 2012;
– quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
– per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
– per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle
lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri
di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 11 e
riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo
le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere
obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla
data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
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Art. 14
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis
del d.lgs. 165/2001, l’amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili
con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può
disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per un
periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo
dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando
la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come
sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.
Art. 15
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione,
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora
l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/ 2001, la
sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi
dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti
dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova
applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55-ter
del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale).
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6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 13,
comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi
del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento
disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa
di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non
superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è
riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano
l’applicazione dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione
ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla
credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle
da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività
dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la
sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il
procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del
procedimento penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni
caso l’applicabilità dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un’indennità
pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la
retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento,
pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”
oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto
corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà
conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le
indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere
straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 16, comma
2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il
conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento,
al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato
in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo
svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma
1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall’art.55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165 del
2001.
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Art. 16
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte,
fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le
disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n.
165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza
penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che
“l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra
formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni
dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare
ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma
1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare
sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur
prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare,
il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le
modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della
sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il
procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione,
che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure
“non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo
procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le
modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla
data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso
l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella
medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del
licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del
dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella
medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento
qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente
riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di
licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente
escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione
di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il
coniuge o il convivente superstite e i figli.
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5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3,
siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni
siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il
procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.
Art. 17
Determinazione concordata della sanzione
1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono
procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori
dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del
licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al
comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto
collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte,
l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura
obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente
per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n.
165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento
disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La proposta dell’autorità
disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati
all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti,
delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione
ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la
procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere
comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le
modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini
del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La mancata
accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare
ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare com
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un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in
un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione
concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata
dall’autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura
conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del
procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta
giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La
scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa
eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti
dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.




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