Ultima modifica: 6 Giugno 2022

Circolare n. 338 Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 – O.M. n.64 del 14/03/2022: modalità di svolgimento.

Circolare n. 338

Partinico, 06/06/2022

 

                                                                                                          AI DOCENTI

     ALLE FAMIGLIE

AGLI ALUNNI

Delle classi terze della scuola secondaria

 

       Oggetto: Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 – O.M. n.64 del 14/03/2022: modalità di svolgimento.

 

Si comunicano alle SS.LL. alcune indicazioni inerenti l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

 

CRITERI DI AMMISSIONE

Si viene ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo

 

ESAMI A. S. 2021-2022

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

  • prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;
  • prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del DM 741/2017;
  • colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

Gli studenti della classe di strumento musicale i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio, svolgeranno anche una prova pratica di strumento.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall’articolo 5 del DM 741/2017.

 

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

 

CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 3 del DM 741/2017 e , per quanto compatibile, sostengono l’esame di Stato con le stesse modalità dei candidati interni. La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità superiore. 3. L’esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

 

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

 

PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ESITI

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento

 

PROVE INVALSI

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato.

 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

 

Il Dirigente Scolastico

 Prof.ssa Lucia la Fata

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993




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