Ultima modifica: 29 Novembre 2021

Circolare n. 109 Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Circolare n. 109

Partinico, 29 /11/2021

 

 Al personale scolastico

Al DSGA

Agli atti

Al sito web

 

 

Oggetto: Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

 

Si invia in allegato il Decreto Legge n.172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021, che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.

Inoltre, è prevista l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Come indicato nel decreto di cui in oggetto, il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e ad invitare  immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la  documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della  stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro:

  • dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
  • o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla  medesima somministrazione.

 

 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lucia La Fata

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

 

Allegati




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