Circolare n. 10 Disposizioni avvio anno scolastico 2021/2022. Attuazione Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e Decreto – legge 10 settembre 2021, n. 122
Circolare n. 10
Partinico, 14/09/2021
Al PERSONALE SCOLASTICO
ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
LORO SEDI
OGGETTO: Disposizioni avvio anno scolastico 2021/2022. Attuazione Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e Decreto – legge 10 settembre 2021, n. 122
Si rende noto alle SS. LL. che in data 6 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO- LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021). Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni contenute:
- è previsto che l’attività scolastica e didattica sia svolta in presenza, con possibilità di deroga con ordinanze del Presidente della Regione o dei Sindaci per territori ricadenti in “zona rossa” o “arancione”;
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei già menzionati dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- in presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si applicheranno i protocolli già adottati nel precedente anno scolastico;
- “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del
sistema nazionale di istruzione e universitario deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”.
Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento;
- la certificazione verde COVID-19 (green pass) non è obbligatoria per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
- la violazione del dovere di possesso ed esibizione del green pass – chiarisce la nota tecnica del MI– è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, che va dai quattrocento ai mille
Per maggiori informazioni su come ottenere, richiedere e scaricare il green pass è possibile consultare la piattaforma nazionale dedicata EU Digital Covid Certificate (Digital Green Certificate).
- Infine, a seguito dell’approvazione da parte del Governo del DL 122 del 10 settembre 2021, a partire da giorno 11 settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 chiunque acceda a questa Istituzione Scolastica dovrà essere in possesso di Green Pass. Tale misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Si segnala inoltre che il Ministero dell’Istruzione ha attivato una sezione del sito istituzionale denominata #IoTornoaScuola, raggiungibile al link: https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ contenente informazioni utili per il rientro a scuola per l’anno scolastico 2021/2022 in presenza ed in sicurezza.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia La Fata
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993